IL VICE PRETORE
   Visti gli atti del procedimento penale n. 1142/94, r.g. pretura nei
 confronti di Caruso Daniela, imputata per i reati di cui: a) art. 20,
 lettera c), legge n. 47/1985; b) art. 1-sexies, legge n.  431/1985.
   Il giudice remittente e' chiamato ad applicare, tra l'altro, l'art.
 1-sexies,  legge   431/85,   in   merito   al   quale   si   sospetta
 l'incostituzionalita' come da motivazione che di seguito si esprime.
   Tanto   premesso   in   punto  di  rilevanza  sulla  non  manifesta
 infondatezza,
                             O s s e r v a
   Attraverso tale vincolo, che di fatto grava su amplissimi territori
 di proprieta' pubblica e privata che possono essere come per lo  piu'
 sono, privi di qualsiasi valenza paesistico ambientale, infatti:
     1)  si viene a vulnerare il precetto di cui all'art. 9 Cost., che
 se assume il valore estetico culturale come primario, sempre comporta
 che nelle forme concrete di tutela il valore stesso sia individuato e
 riconosciuto piu' in relazione  a  caratteristiche  proprie  che  non
 attraverso l'impiego di caratteri e qualificazioni giuridiche;
     2)  l'individuazione  dei beni oggetto di tutela per categorie si
 pone in contrasto con  i  parametri  costituzionali  contenuti  negli
 artt.  42  e 97 Cost. In effetti la solenne proclamazione secondo cui
 la proprieta' e' inviolabile - salvo le limitazioni nei modi e  forme
 previste  dalla legge - postula che, se e' vero che esistono beni con
 naturale predisposizione al vincolo, con limitazioni  al  diritto  di
 disposizione  e  godimento,  cionondimeno la loro individuazione deve
 avvenire  attraverso  le  forme  del  giusto  procedimento,  la   cui
 rilevanza  e  necessarieta'  si desumono dal generale canone del buon
 andamento   dell'amministrazione   codificato   nell'art.   97  della
 Costituzione.  La peculiare circostanza secondo la quale  il  vincolo
 in   commento   risulta   introdotto  per  via  legislativa  anziche'
 provvedimentale,  preclude  la   reale   conoscibilita',   attraverso
 procedure  di  esternazioni  ad  evidenza pubblica, delle ragioni che
 particolarizzano  un  determinato  bene.  Inoltre,  la  medesima  non
 consente ai privati la possibilita' di far valere nel procedimento le
 loro osservazioni ed istanze;
     3)   ne'  puo'  pretermettersi  la  sospetta  incostituzionalita'
 dell'art.  l-sexies, legge 431/85 in raffronto con l'art. 25, secondo
 comma della Costituzione per violazione del  principio  di  legalita'
 essendo indeterminata la pena da applicare.
   All'uopo  non appaiono persuasive le precisazioni giurisprudenziali
 che la individuano in quella riportata  dall'art. 20, lett. c), legge
 n. 47/85, argomentando che solo l'art. 20, lett. c)  anzi  citato  fa
 riferimento a zone  vincolate.
   Neppure  puo' dirsi rispettato, sempre nel caso dell'art. 1-sexies,
 l'obbligo di specificazione  della  condotta  incriminata,  che,  nel
 testo  della  norma,  viene individuata con generico riferimento alla
 violazione di cui alle disposizioni della stessa legge n. 431/85.