IL VICE PRETORE Visti gli atti del procedimento penale n. 1142/94, r.g. pretura nei confronti di Caruso Daniela, imputata per i reati di cui: a) art. 20, lettera c), legge n. 47/1985; b) art. 1-sexies, legge n. 431/1985. Il giudice remittente e' chiamato ad applicare, tra l'altro, l'art. 1-sexies, legge 431/85, in merito al quale si sospetta l'incostituzionalita' come da motivazione che di seguito si esprime. Tanto premesso in punto di rilevanza sulla non manifesta infondatezza, O s s e r v a Attraverso tale vincolo, che di fatto grava su amplissimi territori di proprieta' pubblica e privata che possono essere come per lo piu' sono, privi di qualsiasi valenza paesistico ambientale, infatti: 1) si viene a vulnerare il precetto di cui all'art. 9 Cost., che se assume il valore estetico culturale come primario, sempre comporta che nelle forme concrete di tutela il valore stesso sia individuato e riconosciuto piu' in relazione a caratteristiche proprie che non attraverso l'impiego di caratteri e qualificazioni giuridiche; 2) l'individuazione dei beni oggetto di tutela per categorie si pone in contrasto con i parametri costituzionali contenuti negli artt. 42 e 97 Cost. In effetti la solenne proclamazione secondo cui la proprieta' e' inviolabile - salvo le limitazioni nei modi e forme previste dalla legge - postula che, se e' vero che esistono beni con naturale predisposizione al vincolo, con limitazioni al diritto di disposizione e godimento, cionondimeno la loro individuazione deve avvenire attraverso le forme del giusto procedimento, la cui rilevanza e necessarieta' si desumono dal generale canone del buon andamento dell'amministrazione codificato nell'art. 97 della Costituzione. La peculiare circostanza secondo la quale il vincolo in commento risulta introdotto per via legislativa anziche' provvedimentale, preclude la reale conoscibilita', attraverso procedure di esternazioni ad evidenza pubblica, delle ragioni che particolarizzano un determinato bene. Inoltre, la medesima non consente ai privati la possibilita' di far valere nel procedimento le loro osservazioni ed istanze; 3) ne' puo' pretermettersi la sospetta incostituzionalita' dell'art. l-sexies, legge 431/85 in raffronto con l'art. 25, secondo comma della Costituzione per violazione del principio di legalita' essendo indeterminata la pena da applicare. All'uopo non appaiono persuasive le precisazioni giurisprudenziali che la individuano in quella riportata dall'art. 20, lett. c), legge n. 47/85, argomentando che solo l'art. 20, lett. c) anzi citato fa riferimento a zone vincolate. Neppure puo' dirsi rispettato, sempre nel caso dell'art. 1-sexies, l'obbligo di specificazione della condotta incriminata, che, nel testo della norma, viene individuata con generico riferimento alla violazione di cui alle disposizioni della stessa legge n. 431/85.